Cass Trib 33040 del 16/12/2019

Principio di diritto: “L’adozione, da parte di una società sportiva professionistica, della forma della società per azioni ne comporta la soggezione allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che l’oggetto della sua attività possa influire, anche astrattamente, attraverso modifiche o deroghe, sui tratti salienti di quest’ultimo. Resta conseguentemente escluso che í compensi da essa percepiti per la partecipazione agli incassi delle partite giocate in trasferta dalla sua squadra di calcio abbiano natura mutualistica, il cui tratto caratterizzante consiste nell’intento di realizzare non già il profitto, ma l’immediato vantaggio dei soci dell’ente che persegue il suddetto fine.”

La vicenda trae origine dalla richiesta di cassazione della sentenza della Commissione Tributaria che ha fondato il proprio convincimento sull’imponibilità dell’operazione di versamento di parte dell’incasso ottenuto dalla società ospitante a quella ospitata argomentando la natura commutativa della prestazione e negando che sia rinvenibile nella fattispecie uno scopo mutualistico.

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l’affermazione ritenendo però di dover integrare la motivazione.

La Corte parte dall’osservazione della natura di impresa delle società calcistiche (ad esempio ai fini del diritto della concorrenza), che è stata peraltro riconosciuta dalla Commissione UE [Dec. 92/521/CEE del 27 ottobre 1992], la quale ha altresì constatato che la FIFA (associazione delle federazioni calcistiche nazionali) e la stessa FIGC [Cons. di Stato, sez. VI, sent. n. 1050, 30 settembre 1995; Cons. Giust. Amm. Sic., sez. giurisdiz., sent. n. 536, 9 ottobre 1993 TAR Lazio, sez. III, sent. n. 1361, 23 giugno 1994] (sotto l’egida della quale opera la Lega) costituiscono a loro volta imprese [vedi in generale le conclusioni dell’Avvocato Generale Lenz in causa C-415/93, Bosman, del 15 dicembre 1995].

Per quanto riguarda invece la materia di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la Corte richiama il principio del “favor rei”, in forza del quale trova applicazione il trattamento più favorevole (in questo caso di cui al d.lgs. n. 158 del 2015), la cui utilizzabilità quale “ius superveniens” è assicurata in pendenza di giudizio dall’art. 32, comma 1, a condizione che vi sia un processo ancora in corso ed il provvedimento impugnato non sia, quindi, divenuto definitivo (Sez. 5, n. 15978 del 27/06/2017; id. n. 1706 del 24/01/2018).

La Corte evidenzia altresì che in altre successive pronunce (Sez. 5 n. 15828 del 15/06/2018; n. 17143 del 28/06/2018; n. 31062 del 30/11/2018) si è avuto modo di specificare che lo ius superveniens non ha avuto l’effetto di rendere automaticamente illegale la sanzione applicata, con la conseguenza che la mera pendenza del giudizio non è condizione esclusiva di applicazione della nuova normativa, avendo il contribuente l’onere, oltre che di invocarne l’applicazione, anche di fornire specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione in fase di giudizio di rinvio.

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