L’imputato, accusato del reato p.e p. dagli artt. 3 L. 8/2/2006 n. 54, 12 sexies L. 1/12/1970 n. 898 nonché 570 cp, violazione degli obblighi di natura economica stabiliti dal giudice civile in favore della figlia minore, è stato assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

Il giudice ha ritenuto che le precarie condizioni economiche del prevenuto consentissero il soddisfacimento del proprio onere contributivo solo parzialmente; da qui l’assenza della volontà di sottrarsi all’adempimento che ha fatto venir meno l’elemento soggettivo del reato.

Tale sentenza rappresenta certamente una pronuncia isolata nel solco giurisprudenziale che vede attribuita all’imputato di tali reati una sorta di responsabilità oggettiva.

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Avv. Raffaele Magliaro

CategoryDiritto penale
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