Il Decreto Interministeriale per l’indennità, per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza” deve ancora essere pubblicato.

Visto però l’interesse di tale misura, sulla base di quanto reso noto che potrà essere modificato in fase di pubblicazione, si forniscono le seguenti prime indicazioni.

Dal Fondo di cui dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 18/ 2020, 200 milioni di euro saranno destinati al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Il sostegno è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

La domanda va indirizzata esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza a partire dal 1 aprile sino al 30 aprile.

Le Casse predisporranno i modelli e le procedure telematiche per presentare le domande. Evitate modelli fai da te o modalità di comunicazione diverse da quelle che saranno indicate, nel più breve tempo possibile.
Le Casse dovranno anticipare tali somme ai propri iscritti, auspicando una rapida restituzione da parte dello Stato.

Il decreto 28 marzo 2020 del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, ha fissato i criteri e le modalità di erogazione del bonus.

I limiti di reddito previsti fanno riferimento non al solo reddito professionale ma al reddito complessivo percepito nel 2018. Il computo del reddito complessivo va fatto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17).
Sono fissate due fasce reddituali:
– non superiore a 35.000 euro. E’ sufficiente attestare che l’attività lavorativa è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel nostro caso ritengo sia sufficiente il richiamo agli artt,li 83 e segg.ti del D.L. 17/3/20 n.18, che hanno disposto la chiusura dei Tribunali ed il rinvio delle udienze.- tra 35.000 euro e 50.000 euro. In questo caso l’erogazione dell’indennità è subordinata alla sussistenza di una delle seguenti condizioni:
– cessazione dell’attività: attestata da con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
– per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, Sarà necessario autocertificare una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Tale reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività, quale conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
La sussistenza delle condizione previste va autocertificata ex DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Si dovrà attestare per la prima fascia reddituale
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18), né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
Per la fascia sopra i 35.000 euro si dovrà inoltre attestare:
-o di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
-o di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019,
Alla domanda va allegata,come previsto nel decreto, copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento.
I Ministeri, per quanto sino a questo momento noto, hanno previsto che l’importo vada erogato al professionista/lavoratore autonomo in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019. Saranno necessari chiarimenti, stante peraltro che i criteri sono diversi per le singole casse. Non appena possibile saranno fornite ulteriori indicazioni.
Roma 30.3.2020
Avv. Giancarlo Renzetti

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