
La riforma del Terzo Settore, avviata dalla legge 106/2016 contenente la delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale, è ancora oggi un cantiere aperto.
I decreti applicativi del 2017 (D. Lgs 40/2017 sul Servizio Civile Universale; D. Lgs 102/2017 sull’impresa sociale; D. Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore) prevedevano infatti successivi atti applicativi perché la Riforma fosse completamente operativa, molti dei quali ancora in attesa di vedere la luce. Mancano dunque tasselli importanti e imprescindibili perché possa completarsi il mosaico disegnato dalla Riforma che qualcuno non ha esitato a definire “epocale” per le organizzazioni non profit e per tutti coloro che con esse a vario titolo si relazioneranno.
- Non è stato ancora istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, requisito indispensabile perché un ente non profit possa acquisire, previa iscrizione nello stesso, la qualifica di “Ente del Terzo Settore”.
- Non è stata ancora richiesta alla Commissione Europea dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’autorizzazione per i nuovi regimi fiscali agevolati degli enti non profit, autorizzazione tutt’altro che scontata dal momento che Bruxelles dovrà verificare la compatibilità delle nuove regole con la disciplina degli aiuti di Stato nel mercato Unico. Questo significa che la totalità degli incentivi fiscali contemplati dal titolo X del Codice del Terzo Settore non sono ad oggi applicabili dovendo attendersi l’anno successivo a quello del via libera di Bruxelles (e comunque non prima dell’anno successivo all’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore).
- Incerto è anche il regime dell’affidamento dei servizi sociali (es. assistenza agli anziani e disabili) da parte della Pubblica Amministrazione al non profit. La Riforma del Terzo Settore prevede infatti un regime “concessorio” che si affianca a quello più tradizionale degli appalti. Poiché il Codice del Terzo Settore non ha previsto una norma di coordinamento con il Codice dei Contratti Pubblici, è incerta l’attuazione pratica delle nuove procedure di collaborazione tra Pubblica Amministrazione ed enti non profit. In riferimento a quanto precede Il Consiglio di Stato aveva pubblicato su interpello dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione un parere (reso nell’Adunanza della Commissione Speciale del 26 luglio 2018) fortemente restrittivo rispetto agli istituti più avanzati del Codice del Terzo Settore, in particolare l’art. 55 relativo a coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento nonché ai conseguenti artt. 56 (convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) e 57 (Servizio di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza). Di fatto il Consiglio di Stato indicava come unica strada da perseguire nei rapporti di affidamento dei Servizi sociali alle organizzazioni non profit quella della gara d’appalto. Posizione ancora più netta il Consiglio di Stato ha espresso, con il parere del 27 dicembre 2019, indirizzato all’ANAC.
Con riserva di meglio approfondire questi profili in un successivo articolo è evidente che le incertezze interpretative su questo tema potrebbe dar luogo a rilevante contenzioso sull’affidamento dei servizi tra imprese ed enti del terzo settore o anche tra questi ultimi sui criteri di accreditamento.
- Non vi è dubbio che l’emergenza sanitaria e sociale conseguente alla propagazione del #Covid 19 rallenterà tale processo di completamento della riforma tanto è vero che il legislatore con il Decreto Legge Cura Italia, pubblicato lo scorso 17 marzo, ha, insieme ad altre disposizioni, previsto la proroga del termine per adeguare gli Statuti alla Riforma del Terzo Settore dal 30 giugno alla 31 ottobre 2020. ( v. art. 35 Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18).
L’aspetto positivo, se proprio lo si vuole trovare, di questo lentissimo processo di completamento della riforma è che gli Enti del Terzo Settore potranno valutare meglio se entrare o meno nel Nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e come strutturare i propri Statuti per adeguarsi alle previsioni normative.
L’iscrizione al Registro, infatti, non è obbligatoria con conseguente assoggettamento da parte degli enti che non vorranno entrare nel regime applicativo della nuova normativa, alle regole del Codice Civile e alla normativa TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi – DPR 22 Dicembre 1986 n. 917) in materia di enti non commerciali, ad oggi ancora in vigore.
Come Associazione avevamo in programmazione dei seminari di approfondimento della materia anche in previsione dell’imminente istituzione del Registro, ne riparleremo quando sarà terminata la fase di emergenza.
Avv. Emanuele Giudice
avvocato.giudice@gmail.com