
Alla cessione del trattamento di fine rapporto non si applica il limite di cedibilità di un quinto previsto per il trattamento retributivo.
Sentenza Cassazione Sez. Lav. del 17/02/2020, n.1319
(avv. Roberto Innocenzi)
Materia: Diritto Civile – Esecuzione
La Cassazione con la sentenza in commento ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato dall’art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, alla cessione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori pubblici e privati non si applica il limite del quinto”.
Una società datrice di lavoro, terzo pignorato, ha richiesto, difatti, alla Cassazione di decidere la quaestio iuris circa i limiti di cessione, da parte del dipendente privato, del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in costanza di rapporto. Secondo il ricorrente, in particolare, il limite di cedibilità di 1/5 previsto per il trattamento retributivo del dipendente privato non si applica al TFR e, pertanto, è possibile per il debitore ceduto andare oltre la predetta soglia.
La Cassazione ha risolto positivamente la questione posta dal ricorrente, partendo da due enunciati di diritto affermati dalla giurisprudenza antecedente secondo cui, il primo, “in mancanza di espliciti divieti legali in ordine alla cessione del credito per trattamento di fine rapporto, opera la regola posta dall’art. 1260 c.c. che è quella della cedibilità dei crediti, salvo che si tratti di crediti di carattere strettamente personale o il loro trasferimento sia vietato dalla legge”; il secondo “In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalla l. n. 311 del 2004 e l. n. 80 del 2005 (di conversione del d.l. n. 35 del 2005) al d.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico”.
La Cassazione, dunque, partendo dai suddetti enunciati di diritto, ha effettuato una ricognizione della disciplina apprestata dal d.P.R. 180/1950 cit., evidenziando che l’art. 52 d.P.R. n. 180 del 1950, che riguarda proprio la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle società private, prevede espressamente che non si applica la soglia del limite di cedibilità del quinto al TFR.
La circostanza è confermata anche dalla disamina del combinato disposto degli articoli 43 e 55 del d.P.R. 180/1950 cit. che non prevedono limiti di cedibilità per le indennità una tantum, tra cui rientra anche il TFR.