Accordo Regione Lazio/ Parti Sociali del 24 marzo 2020

Avv. Andrea ZANELLO – (Direttivo ANF Roma – Giunta ConfProfessioni Lazio)

Come è noto, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “CuraItalia”), ora in fase di conversione, è per la prima volta intervenuto, in questa grave contingenza economico- sani taria, con provvedimenti di sostegno in favore dei professionisti in quanto tali.

In particolare si segnalano:

*/ le misure di cui all’art. 56, comma 2, in tema di aperture di credito, prestiti e mutui, applicabili (comma 5) alle microimprese e piccolo e medie imprese così come definite – comprendendo espressamente i professionisti – dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

*/ le misure di cui all’art. 49, che facilitano l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI (garanzie per finanziamenti gratuite a determinate condizioni);

*/ le misure di cui all’art. 54, in tema di intervento del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”, esteso anche ai liberi professionisti (comma 1, lettera a).

In questo quadro si collocano altresì le disposizioni a sostegno del lavoro (art. 19 e ss.), quali ad esempio le norme in materia di smart working, permessi, congedi etc.

Ma per la prima volta in assoluto viene aperta la possibilità anche per i professionisti, in quanto datori di lavoro, di fare ricorso alla Cassa Integrazione.

Ai sensi dell’art. 22, infatti, Regioni e le Province possono autorizzare il ricorso alla Cassa Integrazione per un periodo massimo di 9 settimane per i datori di lavoro esclusi dagli ambiti di applicazione delle altre “normali” tutele del caso.

Tra essi, ovviamente, i professionisti.

L’Accordo del 24.03.2020 definisce i criteri e le procedure concrete di accesso alla Cassa in deroga ed è stato sottoscritto dalla Regione Lazio e dalle principali sigle sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Tra queste ultime vi è ConfProfessioni Lazio (cui è associata ANFRoma), che rappresenta l’espressione di molte categorie professionali (ordinistiche e non) e che, a livello nazionale, è la controparte datoriale stipulante il contratto collettivo di lavoro per gli studi professionali.

Questi i punti salienti:

  • sono ammessi i datori di lavoro anche al di sotto dei cinque dipendenti (art. 2);
  • i dipendenti devono risultare in forza al 23 febbraio 2020 e sono interessati anche i lavoratori a tempo determinato, intermittenti e somministrati (art. 3);
  • la procedura è molto semplice e non richiede necessariamente un accordo sindacale, ma può essere sufficiente la previa informativa alle oo.ss. comparativamente più rappresentative (art. 6).

Va poi segnalato, in aggiunta agli interventi di Cassa Forense (per i quali si vedano il sito ufficiale e le comunicazioni di questi ultimi giorni), che coloro che applicano ai propri dipendenti il CCNL degli studi professionali (applicazione da verificare con il proprio Consulente del Lavoro) possono usufruire degli ulteriori interventi di E.Bi.Pro, l’ente bilaterale per il sostegno dei professionisti, parte integrante del Sistema ConfProfessioni.

In estrema sintesi, E.Bi.Pro offre non solo una integrazione fino ad €. 250,00 del trattamento di cassa integrazione in deroga, ma altresì determinate prestazioni sanitarie usufruibili dalla persona del datore di lavoro e, a certe condizioni, anche dal professionista senza dipendenti.

*

Quanto al Fondo per il reddito di ultima istanza, l’art. 44 del d.l. n. 18/ 2020 rappresenta una ulteriore novità, perché prevede la possibilità di garantire una indennità, nei limiti di spesa complessiva di 300 milioni di euro per il 2020, in favore anche dei lavoratori autonomi “che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività …”.

Per la definizione dei criteri di priorità e della modalità di attribuzione della predetta indennità per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha predisposto il decreto 28.03.2020, di cui alleghiamo il testo, già “bollinato”  dagli organi di controllo.

Questi i punti salienti:

  • l’indennità ammonta ad €. 600,00 per il mese di marzo 2020;
  • possono farne richiesta i professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, co. 2, lettere a) e b), che abbiano visto limitata la loro attività dai provvedimenti restrittivi emanati, nonchè coloro che abbiano cessato o ridotto o sospeso (nei termini più precisamente definiti dall’art. 2) la loro attività autonoma o libero professionale;
  • all’erogazione provvederà Cassa Forense su istanza da presentarsi a decorrere dal 1° aprile 2020 (si veda il sito ufficiale della Cassa).

Per una più approfondita disamina di tutto ciò segnaliamo comunque:

link dell’evento ANF – Confprofessioni

Roma, 29 marzo 2020

 Andrea ZANELLO

Avvocato – Mediatore c/o ADR Center srl

andreazanelloavvocato@gmail.com

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