Covid-19 –Ammissibile l’impugnazione del decreto monocratico presidenziale ex art. 56 cod. proc. amm., ma la tutela della salute pubblica prevale sulle esigenze individuali

 

Decreto Presidenziale Sezione III° Consiglio di Stato del 30/03/2020, n. 01553/2020

 

Covid 19 – Violazione dell’ordine di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza da parte di un bracciante agricolo per coltivare i campi – impugnazione del decreto monocratico presidenziale ex art. 56 cod.proc.amm. – rigetto della richiesta di sospensione- la gravità del danno individuale risulta recessiva rispetto alla primaria esigenza di tutela della salute pubblica.

(avv. Roberto Innocenzi)

 

Materia: Diritto Amministrativo – Covid 19

 

La vicenda processuale oggi in esame ha inizio con l’impugnazione da parte di un bracciante agricolo, di una ordinanza sindacale di quarantena/isolamento domiciliare fino al 3 aprile 2020, per “violazione della ordinanza n.12/2020 del Presidente della Regione Calabria” dinanzi al T.A.R. per la Calabria, con richiesta di emissione delle misure cautelari monocratiche di cui all’art.56 cod. proc. amm.. A seguito della emissione del Decreto Presidenziale di rigetto delle misure cautelari monocratiche, il predetto ricorrente ha interposto dinanzi al Consiglio di Stato gravame per la riforma del decreto de quo.

Si premette che il citato art.56 cod. proc.amm. per quanto qui di interesse recita:

Art. 56  Misure cautelari monocratiche

  1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all’ articolo 55, comma 13. (…)”

L’appellante, dunque, premettendo di svolgere attività di bracciante agricolo e di essere stato destinatario della notifica di un ordine del Sindaco di Corigliano di quarantena/isolamento domiciliare fino al 3 aprile 2020, per “violazione della ordinanza n.12 /2020 del Presidente della Regione Calabria”, ha impugnato il decreto monocratico presidenziale del T.A.R. per la Calabria; sostenendo che lo stesso non è positivo al virus, che non ha avuto recenti contatti con persone contagiate, che lavora in un settore non sospeso dai provvedimenti in vigore; lamentando, quindi, il pregiudizio consistente nel non poter lavorare, rischiando così il licenziamento, oltre alla preclusione ad attendere ad attività di stretta necessità quotidiana.

Il Consiglio di Stato ha, in primo luogo, esaminato la quaestio iuris circa l’ammissibilità della impugnazione di un decreto monocratico presidenziale del T.A.R., offrendo soluzione positiva “nei soli, limitatissimi, casi in cui l’effetto del decreto presidenziale del T.A.R. produrrebbe la definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita, e che tale “bene della vita” corrisponda ad un diritto costituzionalmente tutelato dell’interessato”.

È stata, poi, affrontata la questione circa l’esistenza, nel caso concreto, di un danno grave ed irreparabile per l’appellante, prevalente su quello, posto a base del decreto sindacale impugnato, di rendere effettiva la rigorosa applicazione delle disposizioni anti-contagio. Ebbene, al riguardo, nella motivazione del Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato in discussione si legge che “nel caso in esame, seppure per il limitato periodo residuo (4 giorni) di efficacia temporale del decreto sindacale impugnato in primo grado, la pretesa dell’appellante è di potersi recare al lavoro, di evitare il rischio di licenziamento, e di recarsi, con le limitazioni in vigore, ad effettuare acquisti di beni di prima necessità”. Di conseguenza, precisa la decisione in esame che “la pretesa tocca diritti tutelati dall’ordinamento anche a livello costituzionale, da cui discende l’ammissibilità dell’appello contro il decreto del Presidente del T.A.R. Calabria;”.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, esaminato la sussistenza, nel caso concreto, del fumus boni juriscioè la probabilità che la pretesa sia riconosciuta fondata nelle successive fasi del giudizio, ma anche, e contestualmente, che vi sia gravità e irreparabilità del danno lamentato, prevalenti sull’interesse pubblico posto a base degli atti censurati”.

Sotto tale ultimo profilo, il Consiglio di Stato ha ritenuto non sussistente nella fattispecie concreta la sussistenza del requisito sopra detto necessario per ottenere la invocata tutela. Nello specifico, è stato ritenuto che i provvedimenti impugnati si caratterizzano per le “disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona – dal libero movimento, al lavoro, alla privacy – in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall’Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo”.

Per queste ragioni, la gravità del danno individuale risulta recessiva rispetto alla “primaria esigenza di cautela avanzata nell’interesse della collettività, corrispondente ad un interesse nazionale dell’Italia oggi non superabile in alcun modo”.

Nel Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato in esame è stato, altresì, evidenziato che le conseguenze dannose per l’appellante non risultano suffragate dal carattere della irreversibilità, in considerazione dell’esistenza di disposizioni adottate (ed in corso di adozione) per la tutela del posto di lavoro nonché per l’allestimento di misure di soccorso emergenziale per esigenze alimentari e di prima necessità tali da mitigare o comunque non rendere irreversibili le conseguenze delle norme di restrizione anti-contagio.

La decisione in esame osserva, infine, che, terminato il periodo di quarantena, sarà poi possibile per l’appellante, in caso di fondatezza del ricorso, richiedere e documentare un eventuale risarcimento del danno per “la mancata retribuzione da lavoro per i giorni coperti dall’ordine di quarantena contestato, salvo che, come è ipotizzabile, detto pregiudizio economico venga riparato dalla normativa di tutela dei lavoratori colpiti dalle generali, e individuali in questo caso, misure di preclusione assoluta”.

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