In appresso informazioni generali in tema di contributi dovuti a CF e scadenza dei pagamenti dei contributi obbligatori.
GLI AVVOCATI E I PRATICANTI ISCRITTI ALLA CASSA
Gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa devono corrispondere, in sede di autoliquidazione con il Mod. 5 annuale, la seguente contribuzione:
- a titolo di contributo soggettivo, il 14,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito detratto quanto già pagato, tramite M.Av., a titolo di contributo soggettivo minimo.
Sul reddito eccedente il suddetto tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.
(Gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa che beneficiano della riduzione a metà del contributo soggettivo minimo sono, comunque, tenuti al versamento delle eccedenze per la parte di reddito IRPEF e/o volume di affari IVA non coperti dal contributo minimo ordinario). - a titolo di contributo integrativo, il 4% sul volume di affari IVA dichiarato detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto, tramite M.AV.
I praticanti abilitati e gli avvocati, iscritti alla Cassa, che beneficiano dell’esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo, devono versare, in sede di autoliquidazione, il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari IVA (calcolato detraendo l’importo del contributo integrativo, già assoggettato ad IVA – legge 22 marzo 1995 n.85) a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.
PENSIONATI DI VECCHIAIA ISCRITTI ALLA CASSA
Gli avvocati pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa, a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).
Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):
- il contributo soggettivo nella misura pari al 14,5% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto;
- il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.
Dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):
- il contributo soggettivo nella misura del 7,25% fino al previsto tetto pensionistico e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto;
- il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.
I PENSIONATI DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ISCRITTI ALLA CASSA
(per le pensioni con decorrenza a partire dal 1°/02/2010)
Gli avvocati pensionati di vecchiaia contributiva iscritti alla Cassa (con decorrenza pensionistica a partire dal 1°02/2010), a decorrere dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, non sono tenuti a corrispondere i contributi minimi soggettivo ed integrativo (resta dovuto il contributo di maternità da corrispondere nelle previste modalità).
Essi, tuttavia, devono versare in sede di autoliquidazione (modello 5):
- il contributo soggettivo nella misura pari al 7,25% del reddito professionale netto ai fini IRPEF, fino al previsto tetto pensionistico e nella misura del 3% del reddito eccedente il medesimo tetto.
- il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA dichiarato.
I PENSIONATI DI INVALIDITA’ ISCRITTI ALLA CASSA
I pensionati di invalidità iscritti alla Cassa sono tenuti ai versamenti contributivi con le stesse regole e nella stessa misura previsti per gli iscritti non pensionati.
AGEVOLAZIONE PER I NEO ISCRITTI
Contributo soggettivo minimo
- Riduzione alla metà per i primi sei anni qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.
- Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l’iscrizione all’Albo, a prescindere dall’età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell’anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva)e per l’altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:
- in via obbligatoria, in autoliquidazione nell’anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00;o
- in via facoltativa entro l’ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – M.Av. – Contributo soggettivo facoltativo”.
Contributo integrativo minimo
- non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo.
- ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.
SCADENZA PAGAMENTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2020
• 29 febbraio 2020 (sabato): termine prorogato al 2 marzo per il pagamento della 1ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l’anno 2020.
• 30 aprile 2020 (giovedì): termine per il pagamento della 2ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l’anno 2020.
• 30 giugno 2020 (martedì): termine per il pagamento della 3ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l’anno 2020.
• 31 luglio 2020 (venerdì): termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l’anno 2019 – mod. 5/2020; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
• 30 settembre 2020 (mercoledì): termine per il pagamento della 4ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio e dell’intero contributo di maternità, dovuti per l’anno 2020; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
• 30 settembre 2020 (mercoledì): termine per l’invio telematico del mod. 5/2020; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
• Emissione straordinaria bollettini M.Av. 31 ottobre 2020 sabato (2 novembre 2020 lunedì) per:
– il pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti nell’anno;
– il pagamento dei piani rateali concessi per accertamenti relativi a procedure sanzionatorie; – il pagamento dei piani rateali relativi a istituti facoltativi (artt. 3, 4 e 5 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della L. n. 247/2012).
• 31 dicembre 2020 (giovedì): termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l’anno 2019 – mod. 5/2020; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
SCADENZA PAGAMENTI CONTRIBUTI VOLONTARI/FACOLTATIVI ANNO 2020
• 31 dicembre 2020 (giovedì): termine per il pagamento VOLONTARIO del contributo modulare.
• 31 dicembre 2020 (giovedì): termine per il pagamento FACOLTATIVO dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale.